Rettifica del Regolamento (UE) n.389/2013 della Commissione, del 2 Maggio 2013.

A pagina 28, Articolo 88, Paragrafo 2:

anziché:

«Nel caso di adeguamenti effettuati a Norma dell'articolo 10 della Decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'Articolo 74 del presente Regolamento che comporti un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro.»,

leggi:

«Nel caso di adeguamenti effettuati a Norma dell'Articolo 10 della Decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'Articolo 74 del presente Regolamento che comporti una diminuzione dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro al conto delle soppressioni ESD.»

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0389R(01)

 

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