Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2015.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 83/417/CEE (3) del Consiglio prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana. Dall'entrata in vigore della direttiva sono intervenuti vari cambiamenti, in particolare lo sviluppo di un ampio quadro normativo nel settore del diritto alimentare e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del Codex Alimentarius («norma del Codex relativa ai prodotti alimentari a base di caseina»), di cui occorre tenere conto.

(2)La direttiva 83/417/CEE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune sue disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario adeguare tali competenze all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).

(3)Per ragioni di chiarezza è opportuno pertanto abrogare la direttiva 83/417/CEE e sostituirla con una nuova.

(4)Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contiene norme generali, orizzontali e uniformi sull'adozione di misure urgenti per alimenti e mangimi. Le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE non sono pertanto più necessarie.

(5)Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contiene norme generali, orizzontali e uniformi sulle modalità di prelievo dei campioni e sui metodi d'analisi dei prodotti alimentari. Le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE non sono pertanto più necessarie.

(6)A norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nelle relazioni tra imprese devono essere fornite informazioni sufficienti in modo da garantire che ai consumatori finali giungano informazioni accurate sugli alimenti. Poiché i prodotti disciplinati dalla presente direttiva sono destinati alla vendita tra imprese, per la preparazione degli alimenti, è opportuno mantenere e adeguare al quadro normativo vigente le norme specifiche già incluse nella direttiva 83/417/CEE e semplificarle. Tali norme specifiche dovrebbero prevedere la comunicazione di informazioni sui prodotti contemplati dalla presente direttiva nelle relazioni tra imprese, da un lato, per rendere accessibili agli operatori del settore alimentare i dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, ad esempio per quanto riguarda gli allergeni e, dall'altro lato, per evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri prodotti analoghi non destinati o non adatti all'alimentazione umana.

(7)Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contiene una definizione di additivi alimentari e di coadiuvanti tecnologici, definiti unicamente come «coadiuvanti tecnologici» nella direttiva 83/417/CEE. Di conseguenza, nella presente direttiva è opportuno usare i termini «additivi alimentari» e «coadiuvanti tecnologici», invece di utilizzare unicamente i termini «coadiuvanti tecnologici». Tale scelta terminologica sarebbe peraltro in linea con la norma del Codex relativa ai prodotti a base di caseina alimentare.

(8)È opportuno adattare altri termini e riferimenti usati negli allegati della direttiva 83/417/CEE al fine di tener conto della terminologia del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)L'allegato I della direttiva 83/417/CEE fissa il tenore massimo di umidità della caseina alimentare al 10 % e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare al 2,25 %. Dato che la norma del Codex 290–1995 relativa ai prodotti a base di caseina alimentare fissa i suddetti parametri rispettivamente al 12 % e al 2 %, è opportuno allineare la direttiva a tali valori in modo da evitare distorsioni degli scambi.

(10)Al fine di adeguare o aggiornare rapidamente gli elementi tecnici contenuti negli allegati della presente direttiva per tenere conto dell'evoluzione della normazione internazionale o del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle norme applicabili alle caseine e ai caseinati alimentari di cui agli allegati I e II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2203

 

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