Decisione d’Esecuzione (UE, Euratom) 2015/2189 della Commissione del 25 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 376 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) la Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni vigenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1993; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)La Spagna ha chiesto di essere autorizzata a non tenere conto dei servizi prestati dagli autori, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni specificate nell'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Spagna. È quindi opportuno autorizzare la Spagna a non tenere conto dei servizi prestati dagli autori.

(3)Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, la Spagna è autorizzata a non tener conto delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2) (autori), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 25 Novembre 2015

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2189

 

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