Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna da applicare nell'Unione.
(2)Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
(3)Il CESNI dovrebbe adottare, nella riunione del 26 novembre 2015, una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna («norma»). La sessione plenaria della CCNR modificherà il proprio quadro legislativo, i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno («RINR») in modo da fare riferimento alla norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
(4)La norma fissa i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi per la navigazione interna. Essa include disposizioni relative alla costruzione, all'allestimento e all'equipaggiamento delle navi della navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni in materia di identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma. La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) provvede affinché i certificati dell'Unione per la navigazione interna siano rilasciati alle imbarcazioni conformi ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna di cui all'allegato II di tale direttiva per i quali è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il 10 settembre 2013, inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE, nella quale si tiene conto degli sviluppi intervenuti nel settore grazie all'operato di organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR, nell'applicazione dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
(5)La norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, che deve essere adottata sotto l'egida della CCNR, inciderà pertanto sulla direttiva 2006/87/CE nonché sull'evoluzione prevedibile dell'acquis nel presente settore.
(6)La revisione del RINR, intesa a facilitare un riferimento diretto alla norma, non è stata conclusa in seno al CCNR. Tuttavia, al fine di tenere conto della norma anche prima che il riferimento diretto possa essere inserito nel RINR, è appropriato inserire singole disposizioni, comprese quelle relative al gas naturale liquefatto (GNL), nella RINR.
(7)L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione per quanto riguarda detta norma in sede dei citati organi.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2176