Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio del 1° Ottobre 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea (in prosieguo: la «Corea») a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2)Tali negoziati sono stati portati a termine e il 15 ottobre 2009 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo»).

(3)In conformità della decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1), l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 6 ottobre 2010 ed è stato applicato in via provvisoria, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(4)È opportuno approvare l'accordo.

(5)L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e la Corea siano parti.

(6)A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al diritto concesso alle coproduzioni, come disposto dall'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l'opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di tale elemento dell'accordo sia dal fatto che l'accordo deve essere concluso dall'Unione e dai suoi Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione sia abilitata ad approvare le modifiche adottate dal gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» a norma dell'articolo 10.25 dell'accordo.

(7)È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di protezione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2169

 

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