Decisione (UE) 2015/2103 del Consiglio del 16 Novembre 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 (1), relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («accordo di partenariato»).

(2)L'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato giunge a scadenza il 31 dicembre 2015.

(3)Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca della Groenlandia. In esito a tali negoziati, il 20 marzo 2015 è stato siglato un nuovo protocollo («protocollo»).

(4)Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione e in conformità del suo articolo 14, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(5)È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo»), con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dal 1o gennaio 2016, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 16 Novembre 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

F.ETGEN

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2103

 

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