La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (1), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 luglio 2011 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato la risoluzione MEPC.201(62), che modifica l'allegato V della convenzione MARPOL sulla prevenzione dell'inquinamento da rifiuti prodotti dalle navi, introducendo una nuova e più dettagliata classificazione dei rifiuti (2). L'allegato V modificato della convenzione MARPOL è entrato in vigore il 1o gennaio 2013.
(2)Questa nuova classificazione dei rifiuti si riflette nella circolare MEPC.1/Circ.644/Rev.1 dell'IMO, che stabilisce un formato standard per il modulo di notifica preventiva per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta (3), e nella circolare MEPC.1/Circ.645/Rev.1 dell'IMO, che prevede un formato standard per la ricevuta di conferimento dei rifiuti a seguito di un utilizzo degli impianti portuali di raccolta da parte di una nave (4).
(3)Per garantire la coerenza con le misure adottate dall'IMO e per evitare incertezze tra gli utenti e le autorità portuali, è opportuno che la tabella di cui all'allegato II della direttiva 2000/59/CE, in cui figurano i diversi tipi e quantitativi di rifiuti e residui del carico da conferire o trattenere a bordo, sia adattata alla nuova classificazione dei rifiuti di cui all'allegato V modificato della convenzione MARPOL.
(4)Al fine di migliorare il regime istituito a norma della direttiva 2000/59/CE, che mira a ridurre gli scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, nella tabella dell'allegato II dovrebbero inoltre essere inserite informazioni sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi effettivamente conferiti agli impianti portuali di raccolta nell'ultimo porto di conferimento.
(5)I dati esatti sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti da una nave nell'ultimo porto sono essenziali per un calcolo preciso della presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente a bordo di tale nave. Il calcolo della capacità di stoccaggio sufficiente costituisce un prerequisito per consentire alla nave di procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti prodotti nonché per effettuare una corretta scelta delle navi da ispezionare. Ispezioni più mirate contribuiranno alla gestione efficace del traffico marittimo riducendo il tempo di sosta nei porti.
(6)Tali informazioni possono essere ricavate dalle ricevute rilasciate in base alle disposizioni della circolare MEPC.1/Circ.645/Rev.1 dell'IMO, che raccomanda il formato standard per la ricevuta di conferimento dei rifiuti, o da altri tipi di ricevute rilasciate al comandante della nave all'atto del conferimento dei rifiuti. I quantitativi e i tipi dei rifiuti indicati sulla ricevuta o dichiarati dal comandante della nave all'atto del conferimento dei rifiuti nel caso in cui non sia possibile ottenere una ricevuta dovrebbero essere in genere più precisi di quelli che figurano sul modulo di notifica, poiché dovrebbero rispecchiare la situazione effettiva dei rifiuti dopo il relativo conferimento e pertanto essere maggiormente affidabili ai fini del processo decisionale. Il capitano della nave registra tali informazioni di conferimento nel registro dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.
(7)Una raccolta sistematica di dati accurati sul conferimento dei rifiuti consentirebbe altresì una migliore analisi statistica della struttura dei flussi di rifiuti nei porti ed agevolerebbe l'istituzione del sistema informativo e di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE. Il controllo e lo scambio di tali informazioni, compreso il modulo di notifica dei rifiuti in formato elettronico elaborato a norma della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si effettuano attualmente tramite il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che dovrebbe essere collegato a un modulo di dichiarazione nella banca dati sul controllo da parte dello Stato di approdo (7), istituita ai sensi della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(8)L'allegato II della direttiva 2000/59/CE dovrebbe essere modificato al fine di includere le informazioni relative al conferimento dei rifiuti nel porto precedente e di integrare la nuova classificazione dei rifiuti introdotta dall'allegato V modificato della convenzione MARPOL.
(9)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2087