La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
(2)La decisione 2008/866/CE della Commissione (2) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell'epatite A (Hepatitis A virus, HAV). La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato da ultimo prorogato fino al 30 novembre 2015 con la decisione di esecuzione 2014/874/UE della Commissione (3).
(3)Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti che le carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi fossero state eliminate. È necessario che le misure di protezione siano prorogate fintanto che l'efficacia delle misure correttive adottate dalle autorità peruviane competenti non sia stata dimostrata. Ad oggi, visti i risultati del programma di monitoraggio, la Commissione non può concludere che il sistema di controllo e il piano di monitoraggio attualmente in vigore in Perù per determinati molluschi bivalvi siano in grado di fornire le garanzie richieste dal diritto dell'Unione.
(4)La data limite di applicazione della decisione 2008/866/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2015» è sostituita dalla data «30 novembre 2017».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Novembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_295_R_0013