La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1954/2003 prevede l'adozione di un regolamento inteso a stabilire lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 di detto regolamento. Pertanto il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio (2) ha fissato lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca.
(2)Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, può effettuare spostamenti dello sforzo di pesca tra zone o divisioni per consentire allo Stato membro di sfruttare appieno le sue possibilità di pesca.
(3)Il 2 giugno 2014 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di trasferire 30 000 kW-giorni dalla zona CIEM VII alla zona CIEM VIII. Il 16 giugno 2014 il Regno Unito ha trasmesso informazioni supplementari concernenti l'utilizzo dei contingenti e l'attività delle navi nella zona CIEM VIII. Le informazioni trasmesse dal Regno Unito giustificano la richiesta di trasferimento dello sforzo di pesca tra le zone considerate.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1415/2004.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1415/2004
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1415/2004 la colonna della tabella A relativa allo sforzo di pesca annuo massimo per le specie demersali per il Regno Unito, «Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002», è sostituita dalla seguente:
Totale 50.021,901
CIEM V, VI 24.017,229
CIEM VII 25.756,266
CIEM VIII 248.406
CIEM IX 0
CIEM X 0
Copace 34.1.1 0
Copace 34.1.2 0
Copace 34.2.0 0
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Agosto 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_245_R_0001