Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente il 25 luglio 2014, con la sigla dell'accordo.
(2)L'accordo riguarda anche materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica («Comunità»).
(3)L'accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità, anche per quanto riguarda le materie disciplinate dal trattato Euratom.
(4)Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette a una procedura distinta.
(5)L'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.
(6)Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nel testo dell'accordo, né nell'eventuale ricorso alle basi giuridiche necessarie per la conclusione dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte della Comunità, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.
(7)È pertanto opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione, a nome della Comunità, per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e il Kosovo (2).
Articolo 2
La presente decisione lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri e della Comunità sullo status del Kosovo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 22 Ottobre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.ETGEN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_290_R_0007