La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 70 e l'articolo 145, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla durata, alla gestione e al controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che sostituisce il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). Contiene altresì disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione concernenti la gestione e il controllo del sistema. Tuttavia, a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regime transitorio dei diritti di impianto stabilito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 resta applicabile fino al 31 dicembre 2015.
(2)Il titolo IV, capo II, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) contiene disposizioni sul regime transitorio dei diritti di impianto e precisa gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in merito all'applicazione di tale regime. Ai fini dell'applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli dal 1o gennaio 2016 e degli obblighi di comunicazione concernenti tale nuovo sistema stabiliti all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (4), occorre specificare quali obblighi di comunicazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione continueranno ad applicarsi nel 2016. Inoltre, per far sì che la Commissione riceva tutte le informazioni relative all'applicazione del regime transitorio dei diritti di impianto nel periodo compreso tra il 1o agosto 2014 e il 31 dicembre 2015 e che sia informata dell'inventario dei diritti di impianto al 31 dicembre 2015 ai fini della controllabilità delle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è anche necessario modificare le date di riferimento e fissare la data ultima di alcuni obblighi di comunicazione.
(3)L'articolo 61 e l'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 555/2008 stabiliscono nel dettaglio gli obblighi di comunicazione annuale relativi ai diritti di nuovo impianto e alle riserve di diritti di impianto. Tali disposizioni devono essere modificate per fissare il termine entro il quale trasmettere per l'ultima volta le comunicazioni e il periodo di riferimento da considerare per tali comunicazioni finali.
(4)A norma dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 relative agli impianti illegali continuano ad applicarsi fino all'estirpazione delle superfici interessate. Pertanto anche il titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 555/2008 sugli impianti illegali dovrebbe continuare ad applicarsi dopo il 1o gennaio 2016 agli impianti illegali scoperti prima del 31 dicembre 2015 e non ancora estirpati entro quella data, fino all'estirpazione di tali superfici. Tuttavia, per eliminare gli obblighi di comunicazione ormai inutili e chiarire a quali condizioni gli Stati membri non siano più tenuti a trasmettere le comunicazioni annuali sugli impianti illegali, occorre modificare l'articolo 58 del regolamento (CE) n. 555/2008.
(5)Il titolo IV, capo IV, del regolamento (CE) n. 555/2008 contiene disposizioni sull'inventario e la misurazione della superficie vitata. L'articolo 74 stabilisce nel dettaglio gli obblighi di comunicazione annuale relativi all'inventario delle superfici vitate e dei diritti di impianto. Tale disposizione deve essere modificata per fissare il termine entro il quale trasmettere per l'ultima volta le comunicazioni sull'inventario dei diritti di impianto e sull'inventario delle principali varietà di uva da vino, nonché la data di riferimento da considerare per tali comunicazioni finali. Per disporre delle informazioni sui diritti di impianto totali che possono essere convertiti in autorizzazioni dopo il 1o gennaio 2016 in applicazione dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale data di riferimento dovrebbe essere l'ultima data utile del regime dei diritti di impianto, ossia il 31 dicembre 2015. Inoltre, tali comunicazioni finali non dovrebbero contenere le informazioni sull'inventario delle superfici vitate, in quanto la relativa comunicazione è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_290_R_0005