La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («accessori per tubi» o il «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o la «Cina») e della Thailandia sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio (2) (le «misure iniziali») e prorogate da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).
(2)A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base le misure iniziali sono state estese alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine o meno, dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 964/2003 (4), (CE) n. 2052/2004 (5), (CE) n. 2053/2004 (6) e (CE) n. 655/2006 (7).
(3)I dazi antidumping in vigore sono pari al 58,6 % per tutte le società.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_282_R_0006