La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni in base alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata da comunità Inuit o da altre comunità indigene e i prodotti derivati dalla foca ottenuti da attività di gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)L’immissione sul mercato di detti prodotti deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 737/2010 sono state soddisfatte.
(3)Il 30 luglio 2015 la Commissione ha adottato una decisione (3) che riconosce il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut in conformità all’articolo 6 del regolamento (UE) 737/2010.
(4)Il regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce le condizioni in base alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata da comunità Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(5)Il regolamento (UE) 2015/1775 ha abrogato il regolamento (UE) n. 737/2010 con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
(6)Il 12 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto la domanda, datata 9 ottobre e corredata di prove documentali, con cui il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut chiedeva di essere nuovamente autorizzato in qualità di organismo riconosciuto alla luce delle modifiche apportate all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.
(7)La Commissione, previa valutazione delle prove documentali presentate al fine di accertare la conformità a quanto prescritto in materia di organismi riconosciuti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 alla luce delle modifiche dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, ha appurato che il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
(8)È pertanto opportuno rilasciare al ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut il riconoscimento richiesto,
Decide:
Articolo 1
Il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut è riconosciuto in conformità all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
Articolo 2
Il direttore generale della direzione generale dell’Ambiente è incaricato di garantire che il richiedente sia informato della presente decisione e che il contenuto della stessa sia pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.
Fatto a Bruxelles,il 26 Ottobre 2015
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_355_R_0004