Il Comitato Politico e di Sicurezza,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/219/PESC del Consiglio, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori («CdC») per EUCAP Sahel Mali.
(2)Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l'istituzione di un CdC.
(3)Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione quotidiana di EUCAP Sahel Mali, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUCAP Sahel Mali, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Istituzione
1.È istituito un comitato dei contributori («CdC») per la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali).
2.Il mandato del CdC è stabilito nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE».
Articolo 2
Composizione
1.I membri del CdC sono i seguenti:
a)Rappresentanti di tutti gli Stati membri; e
b)Rappresentanti degli Stati terzi che partecipano a EUCAP Sahel Mali e forniscono contributi.
2.Anche un rappresentante della Commissione europea può assistere alle riunioni del CdC.
Articolo 3
Informazioni dal capo della missione
Il capo della missione informa regolarmente il CdC.
Articolo 4
Presidente
La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.
Articolo 5
Riunioni
1.Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2.Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.
Articolo 6
Riservatezza
1.Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.
2.Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 20 Ottobre 2015
Per il Comitato Politico e di Sicurezza
Il Presidente
W.STEVENS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_280_R_0008