La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità».
(3)Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.
(5)Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe (precedentemente European Dietetic Food Industry Association) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli «oligo- e polisaccaridi non digeribili, compresi i galatto-oligosaccaridi, l'oligofruttosio, il polifruttosio e l'inulina» e «l'aumento dell'assorbimento di calcio» (domanda n. EFSA-Q-2008-140 (2)). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «Con oligo- e/o polisaccaridi non digeribili per stimolare l'assorbimento del calcio».
(6)Il 19 novembre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di «oligo- e polisaccaridi non digeribili, compresi i galatto-oligosaccaridi, l'oligofruttosio, il polifruttosio e l'inulina» e un effetto fisiologico benefico. L'Autorità ha ritenuto in particolare che i componenti alimentari «oligo- e polisaccaridi non digeribili, compresi i galatto-oligosaccaridi, l'oligofruttosio, il polifruttosio e l'inulina» non fossero sufficientemente caratterizzati. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
(7)Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la beta-galattosidasi prodotta da Streptococcus thermophilus e la riduzione del disagio gastrointestinale (domanda n. EFSA-Q-2008-148 (3)). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «La lattasi per favorire la digestione».
(8)Il 9 ottobre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di beta-galattosidasi, prodotta da Streptococcus thermophilus (successivamente inattivato) durante la fermentazione di un alimento per lattanti e la riduzione del disagio gastrointestinale. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
(9)Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante le prugne e il contributo alle normali funzioni intestinali (domanda n. EFSA-Q-2008-193 (4)). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «le prugne secche/le prugne possono contribuire alle normali funzioni intestinali».
(10)Il 19 novembre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di prugne e il contributo alle normali funzioni intestinali senza che si verifichino episodi diarroici nei lattanti e nei bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni. L'Autorità ha in particolare osservato che il richiedente non ha fornito studi che esaminino l'effetto delle prugne sulle funzioni intestinali dei lattanti e dei bambini. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
(11)Conformemente a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, non autorizzate mediante una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento, possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione di tale decisione, purché la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima del 19 gennaio 2008. Di conseguenza, poiché le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento soddisfano le condizioni suddette, è opportuno applicare il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2.Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, impiegate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia continuare a essere impiegate per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 20 Ottobre 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_276_R_0010