Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 Ottobre 2015.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)È necessario che la politica commerciale comune sia fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale.

(3)Appare necessario stabilire procedure dell’Unione per garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’Unione nel quadro delle norme commerciali internazionali.

(4)Le norme commerciali internazionali sono anzitutto quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio «OMC» e specificate negli allegati dell’accordo OMC, ma possono comprendere anche norme, specificate in qualsiasi altro accordo di cui l’Unione sia parte, che si applicano agli scambi tra l’Unione e paesi terzi. È opportuno indicare chiaramente a quale tipo di accordi si riferisce l’espressione «norme commerciali internazionali».

(5)Le procedure dell’Unione per assicurare l’effettivo esercizio dei diritti dell’Unione ai sensi delle norme commerciali internazionali dovrebbero basarsi su un meccanismo giuridico previsto dal diritto dell’Unione che sia totalmente trasparente e che garantisca che la decisione di appellarsi ai diritti dell’Unione ai sensi delle norme commerciali internazionali sia adottata sulla base di un’analisi giuridica e di informazioni oggettive precise.

(6)Tale meccanismo dovrebbe fornire gli strumenti procedurali per richiedere che le istituzioni dell’Unione reagiscano agli ostacoli agli scambi che sono adottati o mantenuti da paesi terzi e che recano pregiudizio o incidono negativamente sugli scambi in altro modo, a condizione che esista un diritto di agire, in relazione a tali ostacoli, ai sensi delle norme commerciali internazionali applicabili.

(7)Il diritto degli Stati membri di fare ricorso a tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di sollevare la stessa questione o questioni analoghe attraverso altre procedure dell’Unione esistenti, in particolare dinanzi al comitato istituito dall’articolo 207, paragrafo 3 del trattato.

(8)Si dovrebbe tener conto del ruolo istituzionale del comitato istituito dall’articolo 207, paragrafo 3 del trattato nella formulazione di pareri per le istituzioni dell’Unione in relazione a tutte le questioni di politica commerciale. Pertanto, detto comitato dovrebbe essere tenuto al corrente dell’andamento dei singoli casi, affinché possa considerare le loro conseguenze politiche generali.

(9)È opportuno pretendere che l’Unione agisca nell’osservanza dei suoi obblighi internazionali e che, quando detti obblighi derivino da accordi, l’Unione mantenga l’equilibrio dei diritti e degli obblighi che tali accordi hanno lo scopo di istituire.

(10)È altresì opportuno stabilire che qualsiasi misura adottata secondo le procedure in questione dovrebbe anche essere conforme agli obblighi internazionali dell’Unione e non pregiudicare in casi non contemplati dal presente regolamento altre misure che potrebbero essere adottate direttamente in base all’articolo 207 del trattato.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_272_R_0001

 

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