La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)I controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri sulle partite di alcune piante e di alcuni prodotti vegetali originari del Ghana hanno evidenziato che un elevato numero di tali piante e prodotti vegetali erano infestati da organismi nocivi, principalmente Tephritidae non europei, qualiCeratitis cosyra (Walker) Thrips palmi Karny o Bemisia tabaci (Genn.). Il numero di partite provenienti dal Ghana e contenenti organismi nocivi intercettate nell'Unione è andato aumentando in modo significativo a partire dal 2009. La maggior parte delle partite intercettate riguarda le seguenti piante (eccettuati i semi): Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. e Solanum L., eccettuato S. lycopersicum L. (di seguito «i prodotti specificati»).
(2)Dagli audit svolti in Ghana a cura della Commissione nel 2012 e nel 2015, sono emerse carenze nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni. Malgrado le assicurazioni e le azioni annunciate dalle autorità competenti del Ghana, il numero di partite intercettate è aumentato ulteriormente.
(3)Alla luce dei risultati di tali audit e del numero di partite intercettate, la Commissione è pervenuta alla conclusione che le attuali garanzie fitosanitarie del Ghana non sono sufficienti a garantire che le partite di piante e di prodotti vegetali originari del Ghana siano esenti da organismi nocivi, né a evitare il rischio di introduzione nell'Unione di organismi nocivi attraverso l'importazione dei prodotti specificati.
(4)È opportuno adottare misure atte a fronteggiare il rischio rappresentato dall'importazione nell'Unione dei prodotti specificati. L'introduzione nell'Unione di detti prodotti dovrebbe pertanto essere vietata.
(5)Le misure dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2016, onde far fronte all'attuale rischio di introduzione di organismi nocivi, consentendo nel frattempo al Ghana di migliorare il proprio sistema di certificazione.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato a seguente decisione:
Articolo 1
È vietato introdurre nei territori dell'Unione piante, eccettuati i semi, di Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. e Solanum L., eccettuato S. lycopersicum L., originarie del Ghana.
Articolo 2
L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 13 Ottobre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_268_R_0006