Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,
considerando quanto segue:
(1)L'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») è stata istituita dall'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio (1) con l'obiettivo di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la politica europea di sicurezza e di difesa.
(2)La strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, identifica nella creazione di un'agenzia per la difesa un elemento importante per sviluppare risorse militari europee più flessibili ed efficienti.
(3)La relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, dell'11 dicembre 2008, approva il ruolo guida dell'Agenzia nel processo di sviluppo di capacità di difesa essenziali per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
(4)L'articolo 45 del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che fissi lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia e tenga conto del grado di partecipazione effettiva degli Stati membri alle attività dell'Agenzia.
(5)L'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare della PSDC.
(6)È opportuno che la struttura dell'Agenzia sia tale da consentirle di soddisfare le necessità operative dell'Unione e dei suoi Stati membri in relazione alla PSDC e, qualora necessario per svolgere le sue funzioni, di cooperare con Stati terzi, organizzazioni ed entità.
(7)L'Agenzia dovrebbe instaurare assidue relazioni di lavoro con regimi, gruppi e organizzazioni esistenti, quali l'accordo quadro della Lettera di intenti («accordo quadro della LoI»), l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e l'Agenzia spaziale europea (ESA).
(8)Per svolgere la sua missione, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare e concludere opportuni accordi con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione.
(9)A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, TUE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) dovrebbe avere un ruolo guida nella struttura dell'Agenzia e garantire il collegamento necessario tra l'Agenzia stessa e il Consiglio.
(10)Nell'esercitare le sue funzioni di controllo politico e di elaborazione delle politiche, il Consiglio dovrebbe impartire orientamenti all'Agenzia.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_266_R_0008