Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/487/PESC (1) che prevede talune misure finanziarie.
(2)Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC (2) che prevede restrizioni sugli spostamenti e un embargo sulle armi.
(3)Il 9 dicembre 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2188 (2014) relativa alla Liberia che proroga le misure sugli spostamenti e l'embargo sulle armi per un periodo di nove mesi.
(4)Il 2 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2237 (2015) relativa alla Liberia, che pone fine alle misure sugli spostamenti e finanziarie di cui al punto 4 della UNSCR 1532 (2004) e proroga l'embargo sulle armi nei confronti di tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia fino al 2 giugno 2016.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC e abrogare la posizione comune 2004/487/PESC.
(6)È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'articolo 3 della posizione comune 2008/109/PESC è soppresso.
Articolo 2
L'articolo 4 della posizione comune 2008/109/CFSP diventa l'articolo 3.
L'articolo 5 della posizione comune 2008/109/PESC diventa l'articolo 4.
Articolo 3
La posizione comune 2004/487/PESC è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo,il 5 Ottobre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
N.SCHMIT
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_259_R_0007