Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
(2)Il Consiglio ritiene che tali misure restrittive non dovrebbero incidere sull'industria spaziale europea.
(3)Dovrebbero pertanto essere consentite talune operazioni riguardanti specifici dispositivi «pirotecnici» di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2), necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«5.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano:
a)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento;
b)all'importazione, all'acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
c)alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4),
per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori europei di servizi di lancio, o per l'uso di lanci di programmi spaziali europei, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori europei di satelliti.
La quantità di ogni esportazione di idrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta e non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite. La quantità di ogni esportazione di monometilidrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta.
6.I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c).
7.Le operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), e al paragrafo 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»;
2)all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'articolo 2, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 9 ottobre 2015.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo,il 1° Ottobre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
E.SCHNEIDER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0010