La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
1.INTRODUZIONE
(1)Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
(2)Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.
(3)In conformità all’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta ad adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l’identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
(4)A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
(5)L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti deve basarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
(6)A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.
(7)Il concetto di responsabilità dello Stato di bandiera e di responsabilità dello Stato costiero si è andato progressivamente consolidando nel diritto internazionale della pesca ed è oggi considerato un obbligo di debita diligenza, in virtù del quale gli Stati sono tenuti a prodigare il massimo impegno e a fare tutto il possibile per prevenire la pesca INN, in particolare adottando provvedimenti amministrativi e misure di contrasto in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera, i loro cittadini o i pescherecci operanti nelle acque nazionali, non esercitino attività in violazione delle vigenti misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine e, in caso di infrazione, cooperando con altri Stati e consultandosi con essi per indagare e, se necessario, imporre sanzioni sufficientemente dissuasive e tali da privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.
(8)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo e osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi interessati.
(9)In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_324_R_0007