La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite infettiva bovina, che descrive i sintomi clinici più evidenti dell'infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1). L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.
(2)L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da una delle malattie indicate nell'elenco dell'allegato E, parte II, di detta direttiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.
(3)La decisione 2004/558/CE (2) della Commissione approva i programmi di lotta e di eradicazione del virus BHV1 presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni che sono elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.
(4)L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
(5)Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione dei Länder Baviera, Turingia, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-Pomerania Occidentale figurano nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. Questi Länder sono indenni da BHV1 e quindi figurano nell'allegato II di tale decisione.
(6)La Germania ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per il Land Baden-Württemberg, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
(7)Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, il Land Baden-Württemberg non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale Land andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.
(8)Attualmente la regione italiana Valle d'Aosta figura nell'allegato I della decisione 2004/558/CE.
(9)L'Italia ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per la regione Valle d'Aosta, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
(10)Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Italia, la regione Valle d'Aosta non dovrebbe più essere compresa nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale regione andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.
(11)La decisione 2004/558/CE va pertanto modificata in tal senso.
(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente deicisione:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 30 Settembre 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_257_R_0011