La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
(2)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.
(3)Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.
(4)L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione è tenuta a pubblicare i riferimenti di tali norme.
(5)Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/477/UE (2). La decisione precisa che, al fine di ridurre il rischio di strangolamento e asfissia interna, il modello delle tende interne per finestre (e delle coperture per finestre con corda) deve risultare intrinsecamente sicuro e che eventuali corde, catene, catene a sfere ed elementi analoghi, se accessibili, non dovranno poter formare un cappio pericoloso. Inoltre, se il modello del prodotto non elimina il rischio di formazione di un cappio pericoloso, il prodotto deve essere dotato dei dispositivi di sicurezza appropriati per minimizzare il rischio di strangolamento. Gli eventuali dispositivi di sicurezza devono resistere all'azionamento da parte di bambini. Inoltre, essi non devono liberare componenti di piccole dimensioni atti a causare l'asfissia interna del bambino, non devono porre alcun rischio di lesione fisica ai bambini, dovuta, ad esempio, a spigoli vivi, schiacciamento delle dita o elementi sporgenti, devono superare prove di durata e di fatica (resistenza all'usura) e devono risultare resistenti all'invecchiamento dovuto alle condizioni atmosferiche.
(6)Il 4 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/505 per l'elaborazione di norme europee mirate a gestire alcuni rischi per i bambini posti da tende interne, coperture per finestre operate mediante corda e dispositivi di sicurezza.
(7)In risposta al mandato della Commissione, il 19 febbraio 2014 il Comitato europeo di normalizzazione ha pubblicato per la prima volta le norme europee EN 16433:2014 e EN 16434:2014 e ha rivisto la norma europea EN 13120:2009+A1:2014, tutte relative alle tende interne.
(8)Le norme europee EN 16433 e EN 16434, nonché alcune disposizioni della norma europea EN 13120+A1, soddisfano il mandato M/505 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:
a)EN 16433:2014 «Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Metodi di prova»;
b)EN 16434:2014 «Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza»; e
c)le clausole 8.2 e 15 della norma europea EN 13120:2009+A1:2014 «Tende interne — Requisiti prestazionali compresa la sicurezza».
Articolo 2
I riferimenti delle norme EN 16433:2014 e EN 16434:2014 e delle clausole 8.2 e 15 della norma europea EN 13120:2009+A1:2014 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 Agosto 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_243_R_0007