La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
(2)I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2015 sono, per i numeri d'ordine 09.4320 e 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.
(3)I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2015 sono, per i numeri d'ordine 09.4317 e 09.4319, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.
(4)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2.È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2015/2016 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 28 Settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Jerzy PLEWA
Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_252_R_0014