Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione del 24 Settembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura il propiconazolo.

(2)Il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 6 novembre 2013.

(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 dicembre 2014 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 7 e contenenti propiconazolo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(6)È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)Poiché il propiconazolo soddisfa i criteri per essere ritenuto molto persistente (vP) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per essere classificato come sensibilizzante della pelle di categoria 1 a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli articoli trattati con propiconazolo o contenenti tale principio attivo dovrebbero essere adeguatamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente regolamento:                    

Articolo 1

Il propiconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 24 Settembre 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_249_R_0006

 

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