La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato risoluzioni che consentono tre nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
(2)Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3). Per questo motivo, le tre nuove pratiche enologiche dovrebbero essere indicate nei registri, ossia il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo, l'impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone e l'impiego di cloruro d'argento (le ultime due sostanze sono coadiuvanti tecnologici).
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009
Al primo comma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 436/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:
«x)trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo;
y)impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone;
z)impiego di cloruro d'argento.»
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 6 Luglio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_246_R_0001