Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela operano da molti decenni nelle acque dell'Unione situate nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese.
(2)L'industria di trasformazione presente nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni.
(3)La presente decisione dovrebbe sostituire la decisione 2012/19/UE del Consiglio (1), che è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 (2), ed i cui effetti sono stati mantenuti fino all'entrata in vigore di una nuova decisione, entro un termine ragionevole. Poiché la dichiarazione è già stata notificata alla Repubblica bolivariana del Venezuela, non è necessaria un'ulteriore notifica,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese («dichiarazione») è approvata a nome dell'Unione europea.
Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 14 Settembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.ASSELBORN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_244_R_0011