Regolamento Delegato (UE) 2015/1538 della Commissione del 23 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 177, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 177, paragrafo 2, lettere a), b) ed e) e l'articolo 192, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e ha stabilito norme specifiche per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a questo riguardo. Al fine di assicurare il buon funzionamento del regime di importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 nell'ambito di accordi preferenziali nel nuovo quadro giuridico, è necessario adottare una serie di norme attraverso tali atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nel regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione (3) che scadrà il 30 settembre 2015.

(2)Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle importazioni nell'ambito di accordi preferenziali, evitare speculazioni e consentire il regime specifico per l'importazione di zucchero greggio destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 192 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero continuare ad essere applicati i requisiti previsti per le domande di titoli d'importazione per le importazioni effettuate nel quadro di tali accordi preferenziali.

(3)Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4) dovrebbe essere applicato ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, salvo disposizione contraria dello stesso.

(4)Per evitare operazioni speculative o di «merchandising» di titoli di importazione e per garantire che il richiedente disponga di contatti commerciali con il paese terzo esportatore, le richieste di titoli di importazione dovrebbero essere corredate di un documento di esportazione rilasciato da un'autorità competente del paese terzo esportatore per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda del titolo.

(5)Al fine di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione a norma dell'articolo 192 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia effettivamente raffinato, gli importatori dovrebbero impegnarsi a raffinarlo entro un certo periodo di tempo.

(6)La distinzione tra «zucchero destinato alla raffinazione» e «zucchero non destinato alla raffinazione» non è connessa alla distinzione tra «zucchero bianco» e «zucchero greggio» secondo la definizione di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Pertanto è necessario identificare i codici NC autorizzati per le importazioni relativi a ogni gruppo di titoli di importazione.

(7)Gli Stati membri dovrebbero verificare il rispetto dell'obbligo di raffinare lo zucchero. Qualora il titolare originario del titolo di importazione non sia in grado di fornirne la prova, dovrebbe essere previsto il pagamento di una sanzione. Tutto lo zucchero importato raffinato da un operatore riconosciuto dovrebbe essere coperto da un titolo di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi per i quali non sia possibile fornire tale prova dovrebbero essere oggetto di una sanzione. Da tali sanzioni dovrebbero essere escluse inadempienze di scarsa entità e pertanto si dovrebbe accettare una tolleranza del 5 %. La stessa tolleranza del 5 % dovrebbe essere accettata per lo zucchero destinato alla raffinazione importato nell'ambito di un contingente tariffario in conformità al regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (5).

(8)In conformità al punto C, parte I, allegato II, del regolamento (CE) n. 376/2008, è necessario presentare un titolo d'importazione per lo zucchero di cui al codice NC 1701 importato a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari.

(9)L'articolo 3, paragrafo 1, lettere e) e h) della decisione 2014/492/UE del Consiglio (6) prevede l'applicazione provvisoria delle concessioni per le importazioni di zucchero provenienti dalla Repubblica di Moldova, previste nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (7).

(10)L'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e i) della decisione 2014/494/UE del Consiglio (8) prevede l'applicazione provvisoria delle concessioni per le importazioni di zucchero provenienti dalla Georgia, previste nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (9).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_242_R_0001

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