La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.
(2)A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
(3)L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, tenendo conto del progetto di bilancio 2015 della Commissione, ammonta a 433 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3) per l'anno civile 2014.
(4)Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2015 della Commissione, indicavano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.
(5)Deliberando in base a quanto disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il 21 marzo 2014 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fissazione di un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2014 (4).
(6)Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito il tasso di adeguamento entro il 30 giugno 2014. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione è tenuta a fissare il tasso di adeguamento mediante un atto di esecuzione e a informarne immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
(7)Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il tasso di adeguamento può essere modificato dalla Commissione entro il 1o dicembre 2014, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuovi elementi, la Commissione ne terrà conto e adotterà un regolamento di esecuzione che adegui il tasso di adattamento entro il 1o dicembre 2014, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2015.
(8)Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno erogati agli agricoltori.
(9)A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applica solo alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1o gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di questi Stati membri,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
1.Ai fini dell'applicazione dell'adattamento previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2014, sono ridotti dello 1,301951 %.
2.La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Agosto 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_240_R_0008