Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 Settembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, e l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)È indispensabile che gli Stati membri si dotino degli strumenti tecnici necessari al trattamento dei documenti firmati elettronicamente che sono richiesti quando si utilizza un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico o per suo conto.

(2)Il regolamento (UE) n. 910/2014 obbliga gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o un sigillo elettronico avanzato per l'uso di un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, a riconoscere le firme e i sigilli elettronici avanzati, le firme e i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato e le firme e i sigilli elettronici qualificati aventi formati specifici o formati alternativi convalidati conformemente a specifici metodi di riferimento.

(3)Per definire i formati e i metodi di riferimento specifici, è opportuno tenere conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell'Unione esistenti.

(4)La decisione di esecuzione 2014/148/UE (2) della Commissione ha definito una serie di formati di firma elettronica avanzata più comuni che gli Stati membri sono tenuti a supportare tecnicamente, qualora siano necessarie firme elettroniche avanzate per una procedura amministrativa online. La definizione di formati di riferimento è intesa a facilitare la convalida transfrontaliera delle firme elettroniche e a migliorare l'interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche.

(5)Le norme elencate nell'allegato della presente decisione sono le norme esistenti in materia di formati di firma elettronica avanzata. A causa della revisione in corso, da parte degli enti di normazione, delle forme di archiviazione a lungo termine dei formati di riferimento, le norme relative all'archiviazione a lungo termine sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione. Quando sarà disponibile la nuova versione delle norme di riferimento, i riferimenti alle norme e alle clausole sull'archiviazione a lungo termine saranno modificati.

(6)Le firme elettroniche avanzate e i sigilli elettronici avanzati sono simili dal punto di vista tecnico. Pertanto le norme per i formati delle firme elettroniche avanzate dovrebbero applicarsi mutatis mutandis ai formati per i sigilli elettronici avanzati.

(7)Qualora, per l'apposizione di una firma o di un sigillo, vengano utilizzati formati di firma elettronica o di sigillo elettronico diversi da quelli comunemente supportati dal punto di vista tecnico, dovrebbero essere forniti mezzi di convalida che consentano la verifica transfrontaliera di tali firme o sigilli. Al fine di consentire allo Stato membro ricevente di poter fare affidamento sugli strumenti di convalida di un altro Stato membro, è necessario fornire informazioni facilmente accessibili su tali mezzi inserendole nei documenti elettronici, nelle firme elettroniche o nei contenitori dei documenti elettronici.

(8)Se nei servizi pubblici di uno Stato membro sono disponibili possibilità di convalida della firma elettronica o del sigillo elettronico idonee al trattamento automatico, esse dovrebbero essere rese disponibili e fornite nello Stato membro ricevente. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile il trattamento automatico delle possibilità di convalida per metodi alternativi, la presente decisione non dovrebbe impedire l'applicazione dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014.

(9)Al fine di fornire requisiti analoghi per la convalida e accrescere la fiducia nelle possibilità di convalida offerte dagli Stati membri per formati di firma elettronica o di sigillo elettronico diversi da quelli comunemente supportati, i requisiti fissati nella presente decisione per gli strumenti di convalida derivano dai requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati di cui agli articoli 32 e 40 del regolamento (UE) n. 910/2014.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0006

 

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