Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 Settembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 prevede che un regime di identificazione elettronica notificato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, specifichi i livelli di garanzia (basso, significativo ed elevato) per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di detto regime.

(2)La determinazione di specifiche, norme e procedure tecniche minime è essenziale per assicurare un'interpretazione comune dei dettagli dei livelli di garanzia e assicurare altresì, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014, l'interoperabilità nella mappatura dei livelli di garanzia nazionali dei regimi di identificazione elettronica notificati in base ai livelli di garanzia di cui all'articolo 8 dello stesso.

(3)Per le specifiche e le procedure fissate nel presente atto di esecuzione, la norma internazionale ISO/IEC 29115 è stata presa in considerazione come principale norma internazionale disponibile in materia di livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica. Tuttavia, il contenuto del regolamento (UE) n. 910/2014 differisce dalla suddetta norma internazionale, in particolare in relazione ai requisiti per il controllo e la verifica dell'identità e al modo in cui sono prese in considerazione le differenze tra le disposizioni degli Stati membri in materia di identità e gli strumenti esistenti nell'UE per le stesse finalità. Pertanto l'allegato, pur basandosi su tale norma internazionale, non dovrebbe fare riferimento ad alcun contenuto specifico della norma ISO/IEC 29115.

(4)Il presente regolamento è stato elaborato in base a un approccio orientato ai risultati, ritenuto l'approccio più adeguato, che trova riscontro anche nelle definizioni utilizzate per precisare termini e concetti. Questi tengono conto dello scopo del regolamento (UE) n. 910/2014 in relazione ai livelli di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica. Pertanto per stabilire le specifiche e le procedure fissate nel presente atto di esecuzione, si dovrebbero tenere nella massima considerazione sia il progetto pilota su vasta scala STORK, comprese le specifiche da esso elaborate, sia le definizioni e i concetti della norma ISO/IEC 29115.

(5)In base al contesto in cui occorre verificare un elemento di prova dell'identità, le fonti autorevoli possono assumere varie forme, tra cui registri, documenti e organismi. Le fonti autorevoli possono variare da uno Stato membro all'altro, anche in presenza di un contesto analogo.

(6)I requisiti per la prova e la verifica dell'identità dovrebbero tenere conto dei differenti sistemi e pratiche, garantendo allo stesso tempo un livello di garanzia sufficientemente elevato al fine di instaurare la fiducia necessaria. Pertanto l'accettazione di procedure utilizzate in precedenza per un fine diverso dal rilascio di mezzi di identificazione elettronica dovrebbe essere subordinata alla conferma della loro rispondenza ai requisiti previsti per il corrispondente livello di garanzia.

(7)Sono generalmente utilizzati determinati fattori di autenticazione quali segreti condivisi, dispositivi fisici e attributi fisici. Tuttavia, al fine di aumentare la sicurezza del processo di autenticazione, dovrebbe essere promosso l'uso di un maggior numero di fattori di autenticazione, soprattutto appartenenti a categorie differenti.

(8)Il presente regolamento non dovrebbe ledere i diritti di rappresentanza delle persone giuridiche. L'allegato tuttavia dovrebbe prevedere requisiti per la costituzione di un collegamento tra i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

(9)Dovrebbe essere riconosciuta l'importanza dei sistemi di gestione dei servizi e della sicurezza delle informazioni, nonché l'importanza del ricorso a metodologie riconosciute e dell'applicazione dei principi enunciati in norme quali quelle delle serie ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 20000.

(10)Dovrebbero essere prese in considerazione anche le buone prassi in relazione ai livelli di garanzia negli Stati membri.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0002

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