La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro possono essere concesse deroghe per quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti.
(2)Il Belgio, l'Estonia, Cipro e la Slovacchia hanno presentato domanda per ottenere delle deroghe in merito alla trasmissione di statistiche relative al consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale e per determinati anni di riferimento.
(3)Le informazioni fornite da tali Stati membri giustificano la concessione di tali deroghe.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2008:
1)Il Belgio disporrà di una deroga dal fornire i risultati per l'anno di riferimento 2015 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A).
2)L'Estonia disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015, 2016 e 2017 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A).
3)Cipro disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015, 2016 e 2017 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A).
4)La Slovacchia disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015 e 2016 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A).
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro e la Repubblica slovacca.
Fatto a Bruxelles,il 7 Settembre 2015
Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0004