Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione del 7 Settembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4 (2),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini, trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite, con un forte potenziale di diffusione, in particolare tramite gli spostamenti e gli scambi di animali vivi sensibili a tale malattia e dei relativi prodotti. La malattia non è rilevante per la sanità pubblica poiché il virus della dermatite nodulare contagiosa non è trasmissibile all'uomo.

(2)La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (4) introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure per lottare efficacemente contro tale malattia.

(3)Il 20 agosto 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due focolai di dermatite nodulare contagiosa in aziende bovine con circa 200 bovini nella zona di Feres situata nell'unità regionale di Evros, in Grecia. Si tratta dei primi focolai di dermatite nodulare contagiosa nell'Unione.

(4)La Grecia ha applicato misure nel quadro della direttiva 92/119/CEE, in particolare delimitando zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai in conformità all'articolo 10 di detta direttiva.

(5)Il rischio che il virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi ad altre zone della Grecia e ad altri Stati membri, in particolare attraverso gli scambi di bovini vivi e del relativo materiale germinale, gli spostamenti di taluni ruminanti selvatici e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da bovini, dovrebbe essere controllato.

(6)Per impedire la diffusione della malattia ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione (5), che prevede misure provvisorie di protezione e vieta il movimento e la spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti dall'unità regionale di Evros.

(7)A seguito della ricezione di ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica in Grecia, è possibile integrare tali misure con l'applicazione di misure di riduzione dei rischi.

(8)Le definizioni utilizzate ai fini della presente decisione sono quelle previste dalla legislazione vigente, in particolare all'articolo 2 della direttiva 92/119/CEE, all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6) e all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (7). Alcuni termini specifici sono però appositamente creati e utilizzati ai fini della presente decisione e dovrebbero pertanto essere definiti nella decisione stessa.

(9)È necessario definire la parte del territorio della Grecia che è considerata indenne da dermatite nodulare contagiosa e non soggetta alle restrizioni ai sensi della direttiva 92/119/CEE e della presente decisione. È pertanto opportuno delineare in un allegato una zona soggetta a restrizioni, tenendo conto del livello di rischio di diffusione della malattia. I confini geografici di tale zona dovrebbero essere basati sul rischio e sugli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta, sul possibile ruolo dei vettori e sulla possibilità di svolgere controlli sufficienti sugli spostamenti di animali e prodotti. Tale zona dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma della direttiva 92/119/CEE. Sulla base delle informazioni fornite dalla Grecia, l'intero territorio dell'unità regionale di Evros, in Grecia, dovrebbe essere considerato come zona soggetta a restrizioni.

(10)È altresì necessario prevedere alcune restrizioni riguardanti la spedizione, da tale zona soggetta a restrizioni, di animali di specie sensibili e del loro materiale germinale nonché restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale provenienti da tale zona.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_234_R_0007

 

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