La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi degli articoli suddetti (2),
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Con lettera del 12 aprile 2010, la Germania ha notificato alla Commissione, per ragioni di certezza giuridica, un progetto di apporto di capitale a favore di Mitteldeutsche Flughafen AG («MFAG») e Flughafen Leipzig/Halle GmbH («FLH»), precisando che l’apporto di capitale è soggetto all’approvazione della Commissione. In attesa della decisione della Commissione il finanziamento del progetto sarà assicurato mediante prestiti degli azionisti, asseritamente concessi a condizioni di mercato.
(2)Con lettere datate 10 giugno 2010, 26 novembre 2010 e 3 marzo 2011, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari sulle misure notificate (ivi comprese le condizioni dei prestiti degli azionisti). La Germania ha trasmesso le informazioni supplementari il 29 settembre 2010, 4 gennaio 2011 e 26 aprile 2011.
(3)Con lettera del 15 giugno 2011, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato («decisione di avvio») relativamente ai prestiti degli azionisti e agli apporti di capitale a favore di FLH. Il 15 agosto 2011 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio.
(4)La decisione di avvio della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in esame entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione.
(5)La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da 34 parti interessate e il 21 novembre 2011 le ha trasmesse alla Germania, affinché potesse presentare i suoi commenti in merito entro un mese. La Commissione ha ricevuto i commenti della Germania il 20 dicembre 2011.
(6)Il 14 marzo 2012, la Commissione ha trasmesso una richiesta di informazioni. Il 26 aprile 2012, la Commissione ha ricevuto la risposta della Germania.
(7)In data 15 marzo 2012, 20 luglio 2012 e 21 dicembre 2012 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. La Germania ha risposto con lettere datate 28 giugno 2012, 10 settembre 2012 e 15 gennaio 2013.
(8)Il 31 marzo 2014, la Commissione ha adottato gli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione (4), che sostituiscono gli orientamenti del 1994 per il settore dell’aviazione (5) nonché gli orientamenti del 2005 per il settore dell’aviazione (6). Il 15 aprile 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso con cui gli Stati membri e i soggetti interessati sono stati invitati a trasmettere osservazioni in merito all’applicazione al presente caso degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione entro un mese dalla data di pubblicazione degli orientamenti (7).
(9)Il 14 aprile 2014, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito all’applicazione di principi comuni per la valutazione della compatibilità dell’aiuto alla luce degli orientamenti del 2014 per il settore dell’aviazione. La Germania ha risposto con lettere datate 19 maggio 2014, 26 maggio 2014, 10 luglio 2014 e 11 luglio 2014.
(10)Con lettera del 17 luglio 2014, la Germania ha acconsentito che la presente decisione sia adottata e notificata in inglese.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_232_R_0001