La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
A.PROCEDURA
1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («l'inchiesta iniziale»). Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che varia dallo 0,7 % al 12,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le società non incluse nel campione che hanno collaborato è pari al 5 % e per le società che non hanno collaborato è pari al 12,5 %.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 (3) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra il 3,0 % e il 3,7 % sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.
2.Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento
(3)La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure in vigore, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base.
(4)La richiesta è stata presentata il 21 ottobre 2014 dall'Associazione europea della siderurgia («Eurofer» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile.
(5)La richiesta è stata motivata dal fatto che dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, i prezzi all'esportazione sono diminuiti e non vi sono state variazioni rilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'Unione. Ciò ha determinato un aumento del margine di dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.
3.Apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento
(6)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per riaprire l'inchiesta, dopo aver informato gli Stati membri la Commissione ha annunciato il 3 dicembre 2014, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»), l'apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_228_R_0001