La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera hanno chiesto alla Commissione di istituire la fonte di spallazione europea come un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato ERIC «Fonte di spallazione europea»). Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno comunicato la loro decisione di partecipare in un primo tempo all'ERIC «Fonte di spallazione europea» in qualità di osservatori.
(2)La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento.
(3)La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera hanno stabilito che il Regno di Svezia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC «Fonte di spallazione europea».
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.È istituita un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) denominata «Fonte di spallazione europea».
2.In allegato è riportato lo statuto dell'ERIC «Fonte di spallazione europea». Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC Fonte di spallazione europea e presso la relativa sede legale.
3.Gli elementi fondamentali dello statuto per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 2, da 15 a 17, da 20 a 22, 24 e 26.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 19 Agosto 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_225_R_0008