La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione (2).
(3)A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione per il bisolfato di sodio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)La domanda riguarda l'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
(5)Nei suoi pareri dell'11 ottobre 2011 (3) e del 22 maggio 2014 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il bisolfato di sodio non produce effetti dannosi per la salute animale, per la salute umana o per l'ambiente e che il suo impiego come conservante e regolatore di acidità per tutte le specie animali è considerato efficace. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La sostanza di cui all'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
La sostanza di cui all'allegato II, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori di acidità», è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 20 Agosto 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_220_R_0004