La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.
(2)L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione (2).
(3)A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d'uso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)La domanda riguarda una modifica delle condizioni d'uso per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, nello specifico una modifica del contenuto dell'additivo nel mangime completo.
(5)Nel suo parere del 22 maggio 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il contenuto precedente di bisolfato di sodio come regolatore di acidità e come composto aromatizzante dovrebbe essere modificato secondo i nuovi dati ricevuti.
(6)Al fine di consentire l'uso del bisolfato di sodio nelle nuove condizioni di impiego proposte, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012.
(7)La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.
(8)Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi che la contengono, prodotti ed etichettati prima del 10 settembre 2017, in conformità alle norme applicabili prima del 10 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 20 Agosto 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_220_R_0002