Decisione N.1 del Comitato per il Commercio di Merci Ue-Corea del 28 Maggio 2015.

Il Comitato per il Commerci di Merci,

visto l'accordo di libero scambio fra la Repubblica di Corea (in appresso «Corea»), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (in appresso «le parti» e «l'accordo»), in particolare gli articoli 2.16 e 15.2.1 e i punti 2 e 3 dell'appendice 2-A-1,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che, tra l'altro, assicura il buon funzionamento dell'accordo e sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati.

(2)A norma dell'articolo 15.2 dell'accordo, sono stati istituiti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 dell'accordo, figura tra tali comitati specializzati.

(3)A norma del punto 2 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di aste al fine di amministrare ed applicare i contingenti tariffari (in appresso «CT») applicati dalla Corea per alcuni prodotti originari dell'Unione europea sulla base dell'accordo. Le modalità del sistema di aste devono essere stabilite dalle parti di comune accordo con decisione del comitato per il commercio di merci.

(4)A norma del punto 3 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare ed applicare alcuni contingenti tariffari. Le parti stabiliscono, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative a tale sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi,

Decide:

1.La Corea amministra ed applica i contingenti tariffari da essa applicati ad alcune merci originarie dell'Unione europea sulla base dell'accordo di libero scambio fra la Repubblica di Corea, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in conformità delle norme stabilite nell'allegato della presente decisione.

2.La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto il 28 Maggio 2015

Per il Comitato per il Commercio di Merci

Helena KÖNIG

Direttrice f.f.

Direzione Generale del Commercio della Commissione europea

Chang K. KIM

Direttore Generale del Dipartimento di Politica Commerciale

Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Repubblica di Corea

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_219_R_0006

 

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