La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(2)Nell'agosto 2015, l'Estonia ha notificato diversi focolai di peste suina africana in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Uno di tali focolai si è manifestato tra i suini domestici in zone elencate nella parte III di detto allegato (in prossimità di territori elencati nella parte I) e un altro focolaio in zone elencate nella parte II dello stesso allegato.
(3)Nell'agosto 2015, la Lettonia ha notificato due focolai di peste suina africana in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi si sono verificati nelle zone elencate nella parte II di tale allegato.
(4)Nell'agosto 2015, la Lituania ha notificato diversi focolai di peste suina africana in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Sei di tali casi si sono verificati nelle zone elencate nella parte II di tale allegato.
(5)L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria riguardante tale malattia in Estonia, Lettonia e Lituania. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione zoosanitarie di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia nei suddetti Stati membri.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 18 Agosto 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_218_R_0003