La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
(1)Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
(2)Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
(3)Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le opportune modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in questione»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in questione.
(5)Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori»), unitamente alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive. L'allegato di tale decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, compresa la società ZNSHINE PV-TECH CO. LTD unitamente alla sua società collegata nell'Unione europea, congiuntamente contrassegnate dal codice addizionale TARIC B923 («ZNSHINE»).
(6)Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta del gruppo dei produttori esportatori, unitamente alla CCCME, in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente designati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al precedente considerando 4, unitamente all'impegno, saranno in seguito congiuntamente designati come «le misure».
(7)Con il regolamento (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
B.TERMINI DELL'IMPEGNO
(8)I produttori esportatori hanno tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») fino alla concorrenza del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») stabilito nell'impegno stesso. I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a garantire che per tutte le vendite fino alla concorrenza del livello annuale il rispettivo produttore esportatore emetta una fattura commerciale e la CCCME emetta un certificato d'impegno all'esportazione contenente le informazioni descritte nell'impegno.
(9)L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Nell'elenco rientrano tra l'altro:
-Le dichiarazioni ingannevoli circa l'origine del prodotto in questione,
-Le modifiche della configurazione degli scambi verso l'Unione non debitamente motivate o non giustificate sotto il profilo economico se non dall'istituzione delle misure.
Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una qualsiasi delle sue parti collegate che sono definite nell'impegno.
(10)L'impegno obbliga altresì i produttori esportatori a fornire trimestralmente alla Commissione informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le operazioni indicate devono rispettare pienamente i termini dell'impegno.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_218_R_0001