Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio del 14 Luglio 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 24 novembre 2014 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)Con lettera del 16 marzo 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 17 marzo 2015 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

(3)L'Italia ha rilevato considerevoli fenomeni di evasione fiscale per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni. Su tali cessioni e prestazioni l'IVA è versata dalla pubblica amministrazione al cedente/prestatore, che di norma è tenuto al pagamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. L'Italia ha tuttavia constatato che un numero significativo di operatori evade il fisco non versando l'IVA alle autorità fiscali.

(4)L'Italia ha chiesto la misura di deroga al fine di evitare che l'IVA dovuta sulle cessioni e sulle prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione sia versata al cedente/prestatore; l'imposta dovrà invece essere versata su un apposito conto bancario bloccato. La misura di deroga dovrebbe prevenire tali fenomeni evasivi, senza modificare l'importo dell'IVA dovuta. A tal fine, per tali cessioni e prestazioni è necessario derogare all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE. È altresì necessario derogare all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per prevedere l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale.

(5)A seguito della misura, i soggetti passivi che agiscono in qualità di fornitori della pubblica amministrazione potrebbero dover richiedere più frequentemente un rimborso dell'IVA all'amministrazione fiscale. L'Italia ha comunicato di aver adottato le misure legislative e amministrative necessarie per accelerare la procedura di rimborso con riguardo alla garanzia che il diritto a detrazione dei soggetti passivi interessati sia pienamente rispettato. L'Italia dovrebbe pertanto essere tenuta a presentare alla Commissione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della misura di deroga sul territorio nazionale, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, e in particolare sul tempo medio necessario per tali rimborsi. Nel 2014 l'Italia ha introdotto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica. Una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo dell'autorizzazione alla misura di deroga.

(6)La misura di deroga è pertanto proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a un settore che pone notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre, la misura di deroga non comporta il rischio che l'evasione fiscale si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(7)Al fine di assicurare che gli obiettivi perseguiti con la misura siano raggiunti e che la sua applicazione non crei incertezza giuridica in merito al periodo fiscale, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(8)La deroga non inciderà negativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Articolo 2

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Articolo 3

L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli articoli 1 e 2, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 14 Luglio 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

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