La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,
sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2007/6/CE della Commissione (2) ha incluso il Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713 (di seguito Bacillus subtilis) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) per gli usi come fungicida.
(2)Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)Il 22 gennaio 2015 la Commissione è stata informata dai Paesi Bassi che l'operatore su richiesta del quale il Bacillus subtilis era stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ha chiesto che le condizioni d'impiego di tale sostanza coprano anche l'uso come battericida nei confronti dell'Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico), omesso per errore nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(4)I Paesi Bassi hanno ritenuto giustificata tale richiesta.
(5)L'uso come battericida è stato inoltre già valutato durante il processo di approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ed è stato anche preso in conto nel rapporto di riesame.
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nella parte A, riga 138, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:
«PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 14 Agosto 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_216_R_0001