Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione del 13 Agosto 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Misure iniziali

(1)Le misure attualmente in vigore («misure iniziali») sono le aliquote del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (2), che variano dallo 0,4 % al 36,1 %. L'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione (3). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 (4) la Commissione ha istituito anche aliquote del dazio compensativo che variano dal 3,2 % al 17,1 %.

2.Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento,

(2)Il 12 novembre 2014 è stata presentata, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure antidumping iniziali. La richiesta è stata presentata dall'associazione EU ProSun Glass («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di vetro solare.

(3)Il richiedente ha presentato informazioni sufficienti a dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima e dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Ciò ha portato presumibilmente a un aumento del margine di dumping che ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure iniziali. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che hanno continuato ad essere importati nell'Unione volumi significativi di vetro solare.

(4)Il 19 dicembre 2014, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha annunciato l'apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento, in conformità all'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (RPC) (5).

3.Parti interessate dalla nuova inchiesta

(5)Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e i fornitori noti nonché le autorità della RPC in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(6)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla riapertura dell'inchiesta e di chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha chiesto un'audizione con la Commissione ed ha potuto esporre il proprio punto di vista il 23 giugno 2015.

4.Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(7)Nell'avviso di riapertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(8)Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, di selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. Essa ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, che potessero essere eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(9)Cinque produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi, che rappresentano circa il 70 % del totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione durante la presente inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di società in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I due gruppi di società selezionati rappresentano più del 60 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione e il 94 % delle esportazioni delle società che hanno collaborato nella presente inchiesta.

(10)Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di mantenere il campione proposto, formato da due gruppi di società, e tutte le parti interessate sono state informate riguardo al campione infine selezionato.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_215_R_0007

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