Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1361 della Commissione del 6 Agosto 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Misure in vigore

(1)In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 393/2009 del Consiglio (2) un dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e attualmente classificati con il codice NC ex 3406 00 00 (codice TARIC 3406000090) («misure antidumping definitive»).

(2)Le misure sono applicate sotto forma di importo fisso in euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente costituito da sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso), fissato a 549,33 EUR per tonnellata di combustibile.

(3)Per i seguenti produttori esportatori sono stati istituiti dazi individuali fissi: Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd (321,83 EUR/tonnellata), Dalian Bright Wax Co., Ltd (171,98 EUR/tonnellata), Dalian Talent Gift Co., Ltd (367,09 EUR/tonnellata). Le seguenti società erano soggette ad un'aliquota di dazio nulla: Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd, M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd, Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd, Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd, e la sua società collegata Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd e Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

(4)Dato che nell'inchiesta iniziale era stato applicato un campionamento, è stato istituito un dazio medio per i produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari a 345,86 EUR per tonnellata di combustibile contenuto, a norma delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Per tutte le altre società il dazio è stato fissato a 549,33 EUR per tonnellata di combustibile contenuto.

2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping definitive in vigore, il 14 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame di tali misure in previsione della scadenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)La domanda è stata presentata da 16 produttori di candele dell'Unione («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili.

(7)La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(8)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 maggio 2014, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.Inchiesta

4.1.Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(9)L'inchiesta sul persistere del dumping ha riguardato il periodo dall'1 aprile 2013 al 31 marzo 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del PIR («periodo in esame»).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_210_R_0002

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