La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che indichi le garanzie necessarie. Tale piano comprende almeno le categorie di residui e di sostanze elencati in detto allegato I.
(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale indicati in tale elenco.
(3)Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, è necessario aggiornare l'elenco dei paesi terzi attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.
(4)Andorra ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa ad Andorra per il miele.
(5)L'Armenia, il Kenya e il Myanmar/la Birmania hanno presentato alla Commissione piani relativi all'acquacoltura che offrono garanzie sufficienti e vanno approvati. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco voci relative all'Armenia, al Kenia e al Myanmar/alla Birmania per l'acquacoltura.
(6)Il Marocco ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Marocco per il pollame.
(7)La Commissione ha invitato il Perù a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo al pollame e ai prodotti a base di pollame. In assenza di una risposta da parte del Perù non vi sono sufficienti garanzie per l'approvazione. La voce di detto paese terzo relativa al pollame e ai prodotti a base di pollame va eliminata dall'elenco. Il Perù ne è stato informato.
(8)A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto pubblico internazionale, è opportuno precisare che la copertura geografica dell'UE per l'approvazione dei piani è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. L'elenco deve essere modificato di conseguenza.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 30 Luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_206_R_0017