Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1291 della Commissione del 23 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il 18 dicembre 2012 la società Avitop GmbH ha chiesto alle autorità competenti dell'Irlanda di immettere sul mercato prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari.

(2)Il 21 giugno 2013 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunto alla conclusione che i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)Il 4 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate.

(5)Il 10 aprile 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole di effettuare una valutazione relativa ai prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)Il 10 dicembre 2014 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari (2), in cui ha concluso che tali prodotti sono sicuri.

(7)Il suddetto parere offre una base sufficiente per stabilire che i prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

I prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964), quali descritti nell'allegato, possono essere immessi sul mercato nell'Unione quali nuovi prodotti alimentari in forma liquida, semiliquida e come polvere atomizzata.

Articolo 2

La Avitop GmbH, Robert Rössle Str. 10, D-13125 Berlino, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 23 Luglio 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_198_R_0013

 

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