Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1220 della Commissione del 24 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Tale regolamento dispone che i prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, in provenienza da determinate parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5), (UE) 2015/526 (6), (UE) 2015/796 (7) e infine dal regolamento (UE) 2015/1153 (8), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati del Missouri, del South Dakota e del Wisconsin.

(4)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (9) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)Gli Stati Uniti hanno confermato la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5 negli allevamenti di pollame in altri due Stati, vale a dire l'Indiana e il Nebraska. A seguito della comparsa di tali focolai le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti a base di pollame provenienti da tutto il territorio di tali due Stati e destinate all'esportazione nell'Unione. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per controllare l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)Gli Stati Uniti hanno altresì trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di alcuni prodotti al fine di coprire gli interi Stati dell'Indiana e del Nebraska e quelle parti degli Stati del Wisconsin e del Missouri che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai.

(7)Gli Stati Uniti hanno inoltre indicato di aver portato a termine le misure di pulizia e disinfezione a seguito dell'abbattimento totale dei volatili in aziende nello Stato del Wisconsin, dove sono stati rilevati focolai di HPAI nei mesi di aprile e maggio 2015. È pertanto opportuno indicare le date in cui le zone del territorio di tale Stato sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.

(8)La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_197_R_0001

 

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