La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per l'amidosulfuron sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.
(2)Per l'amidosulfuron l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i semi di lino. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per l'orzo, l'avena, la segale e il frumento mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3)Riguardo al fenexamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le mandorle e le more di gelso. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti e ha concluso che, per quanto riguarda l'LMR per i kiwi, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per i finocchi non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzeruoli, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). È opportuno tener conto di tale parere.
(4)Riguardo al kresoxim-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecàn, il ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), l'uva spina, i peperoni, i semi di girasole, la segale in chicchi e il frumento in chicchi. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti giungendo alla conclusione che riguardo agli LMR per suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), bovini, (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni) e latte vaccino, ovino e caprino mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche e bietole da foglia e da costa non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(5)Riguardo al tiacloprid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per le more di rovo, i cavoli ricci, la lattuga e la scarola. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per sedano rapa, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cavoli rapa, asparagi, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, tessuto adiposo di suini, di bovini, di ovini e di caprini, muscolo, tessuto adiposo e fegati di pollame. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per zucchine, cavoli a infiorescenza, scarola, barbarea, rucola, foglie e germogli di brassica, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di colza, semi di senape, mais in chicchi, tè, infusioni di erbe (essiccate, foglie), infusioni di erbe (essiccate, radici) e spezie (semi) mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per uva da tavola, uva da vino, mais dolce, cicoria dolce, fagioli (freschi, senza baccelli) e semi di girasole l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(6)Riguardo alla triflossistrobina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per uva da tavola e da vino, papaie, aglio, cipolle, arachidi e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina, frutti della passione, peperoni, cetrioli, cetriolini, cavoli a foglia, scarola (indivia a foglie larghe), erbe, fagioli (freschi, con baccello), avena in chicchi, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte vaccino, ovino e caprino e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per more di rovo, lamponi, cicoria Witloof, piselli (freschi, con baccelli), olive da olio e radici di cicoria l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda frutti di piante arbustive, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). È opportuno tener conto di tale parere. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dal Belgio e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le cipolline nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dall'Austria e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le bacche di sambuco nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente.
(7)Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(9)Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_195_R_0001