Decisione d’Esecuzione della Commissione del 4 Agosto 2014 che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone, tra l'altro, che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da morva da sei mesi.

(2)La decisione 2004/211/CE (3) della Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea nonché le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, stabilendo altresì le condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi.

(3)In seguito all'individuazione di casi di morva in Kuwait nel 2010, con l'adozione della decisione n. 2010/776/UE (4) della Commissione, la Commissione ha sospeso l'importazione di cavalli registrati dal Kuwait. Il Kuwait ha ora presentato informazioni che dimostrano che la malattia è stata eradicata con successo e che, da quando l'ultimo caso è stato confermato il 19 dicembre 2010, dalla sorveglianza permanente dell'intera popolazione equina non sono emersi nuovi casi.

(4)Poiché sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo caso di morva in Kuwait, è opportuno autorizzare l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati in provenienza da tale paese. La voce riguardante il Kuwait di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)L'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Kuwait è sostituita dal testo seguente:

«KW

Kuwait

KW-0

Tutto il paese

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 Agosto 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_233_R_0012

 

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